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Adempimenti / 1: la soglia degli interessi distingue tra i gruppi

di Marco Piazza

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30 Ottobre 2008

Chiarimenti sulla deducibilità degli interessi passivi al centro della circolare 3 di Assoholding del 29 ottobre, che mette anche in fila le numerose novità fiscali per le holding nel 2008.
Innanzitutto, si ricorda che il comma 5 dell'articolo 96 – che limita la deducibilità degli interessi passivi dal reddito imponibile Ires al 30% del reddito operativo lordo (rol) – si applica solo a: holding con partecipazioni, in via esclusiva o prevalente, in società industriali e commerciali e ricomprese nel Testo unico bancario; merchant bank iscritte all'elenco nel Testo unico bancario (articoli 106 e 107), con partecipazioni detenute a fini di successivo smobilizzo in società industriali e commerciali, in via esclusiva o prevalente.
Invece, la deducibilità nei limiti del 96% (97% nel 2008) vale per: banche; capogruppo bancarie e capogruppo finanziarie iscritte all'elenco (articolo 113) con partecipazioni in via esclusiva o prevalente in finanziarie; merchant bank (articoli 106 o 107), con partecipazioni detenute in via esclusiva o prevalente e a fini di successivo smobilizzo, in finanziarie.
Aggiungiamo che il comma 5 bis dell'articolo 96 si applica anche agli altri intermediari finanziari (articolo 1 del Dlgs 87/1992), diversi dalle assicurazioni e loro capogruppo fra i quali le finanziarie diverse dalle holding che svolgono attività di tesoreria centralizzata nei gruppi.
Ai fini Irap, invece, gli interessi passivi restano deducibili al 96% (97% nel 2008) per ogni tipo di società finanziaria (comprese quindi le holding industriali). Ai fini Ires, le holding industriali appartenenti ad un consolidato nazionale possono ottenere la deducibilità degli interessi passivi anche in mancanza di un proprio «Rol», utilizzando le eccedenze delle altre società del gruppo (articolo 96, comma 7).
Osserviamo che i gruppi con holding industriali non indebitate che finanziano le società operative del gruppo sono discriminate rispetto a quelli in cui la holding industriale è indebitata. Infatti, a parità di interessi passivi deducibili per le controllate, solo la seconda struttura consentirà alla capogruppo di compensare gli interessi passivi con gli interessi attivi infragruppo.
Le società finanziarie soggette al limite del 96% possono dedurre integralmente gli interessi passivi corrisposti ad altre società appartenenti al consolidato fino a concorrenza degli interessi passivi corrisposti dalle società finanziarie del gruppo «soggette al limite del 96%» a soggetti estranei al gruppo (articolo 96, comma 5 bis, secondo periodo).
Questo è il senso del secondo periodo del comma 5 bis dopo che, in sede di conversione, è stata aggiunta una correzione. Il testo correttamente coordinato (consultabile sul sito delle Entrate), diversamente da quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale recita infatti: «nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato». «Soggetti partecipanti» compare, nel periodo, due volte e le parole «di cui al periodo precedente» sono state collocate nella seconda parte del periodo.
Per Assoholding l'intervento elimina qualsiasi dubbio sull'impossibilità di trasferire il correttivo riservato alle banche a soggetti consolidati diversi. L'effetto complessivo, comunque, è che sono particolarmente penalizzati i gruppi che hanno al proprio interno società finanziarie non holding che si indebitano per finanziare le industriali.

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